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D.M. 28/10/2005

2. Il responsabile della sicurezza coordina tutte le misure di prevenzione e di salvaguardia dirette a garantire la sicurezza degli utenti e del personale di esercizio. Egli gode di piena autonomia ed indipendenza per tutte le questioni attinenti alla sicurezza nella galleria ferroviaria. Un solo responsabile della sicurezza può esercitare le sue funzioni per più gallerie appartenenti ad una o più tratte ferroviarie.

3. Il responsabile della sicurezza esercita inoltre le seguenti funzioni

a) assicura il coordinamento con i servizi di pronto intervento e partecipa alla preparazione dei piani operativi

b) partecipa alla pianificazione, all'attuazione e alla valutazione degli interventi di emergenza, inclusi i piani ed i programmi di formazione del personale interno per l'emergenza esterna ed il soccorso

c) partecipa alla definizione dei piani di sicurezza e degli eventuali adeguamenti delle misure di sicurezza da apportare alle gallerie in esercizio

d) verifica che il personale di esercizio, i servizi di pronto intervento interni del Gestore e delle imprese ferroviarie vengano formati e partecipa all'organizzazione di esercitazioni svolte a intervalli regolari

e) prima della messa in esercizio della galleria, esprime un parere secondo quanto previsto nell'Allegato IV

f) verifica che siano effettuate la manutenzione, le prove funzionali e le riparazioni della infrastruttura e degli impianti delle gallerie per gli aspetti inerenti la sicurezza

g) partecipa alla valutazione di ogni evento pericoloso/incidente ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, e art. 7 comma 2.

h) mantiene aggiornato il fascicolo di sicurezza della galleria di cui all'Allegato IV.

4. Per le gallerie in costruzione il responsabile della sicurezza viene nominato prima della messa in esercizio della stessa.

Art. 8 - Commissione Sicurezza

1. E' istituita, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con oneri a carico dei Gestori, la Commissione sicurezza, formata da tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno, ed integrata da esperti.

2. La Commissione sicurezza, in coerenza alla presente normativa, esprime parere sulla conformità secondo le procedure dell'All. IV.

3. La Commissione sicurezza provvede inoltre a valutare aggiornamenti ed eventuali proposte di nuove metodologie di analisi di rischio nonchè ulteriori requisiti di sicurezza, in coerenza con i principi generali contenuti nell'all. III.

Art. 9 - Gallerie il cui progetto definitivo non è stato ancora approvato

1. Tutte le gallerie, il cui progetto definitivo non sia stato ancora approvato dal Gestore della infrastruttura per l'infrastruttura ferroviaria adibita a servizio di trasporto ferroviario nazionale ed internazionale, o da altre autorità competenti per le altre infrastrutture ferroviarie, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono soggette alle disposizioni contenute in esso. Per le gallerie il cui progetto definitivo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato ancora approvato dal Gestore della infrastruttura, ma che risultino in possesso di una approvazione ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 190, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 10.

2. La galleria entra in servizio secondo la procedura di cui all'Allegato IV (omesso).

Art. 10 - Gallerie il cui progetto definitivo è già stato approvato

1. Per le gallerie il cui progetto sia stato approvato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 190, ovvero il definitivo sia stato già approvato alla data dell'entrata in vigore del presente decreto e per le gallerie in costruzione, il Gestore dell'infrastruttura, fermo restando i principi di sicurezza di cui all'Allegato II del presente decreto, valuta la conformità del progetto e dell'opera in costruzione o in esercizio agli obiettivi di sicurezza definiti nell'Allegato III, secondo quanto indicato nell'art. 4 e secondo le procedure di cui all'Allegato IV.

2. Entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente decreto il Gestore dell'infrastruttura propone al Ministero un programma di realizzazione delle misure di sicurezza modulato nel tempo, da attuarsi comunque non oltre i successivi sette anni, che rispetti l'obiettivo di sicurezza di cui all'Allegato III. Il Ministero, sentito il parere della Commissione sicurezza, comunica il programma di realizzazione degli interventi di adeguamento ai soggetti erogatori dei finanziamenti per gli investimenti in attuazione delle norme vigenti.

3. Per le gallerie di cui al presente articolo dovranno comunque essere rese fruibili le predisposizioni eventualmente già presenti. D.M. 28/10/2005 - Sicurezza nelle gallerie ferroviarie.

4. Per la redazione del progetto della sicurezza il Gestore dell'infrastruttura fornirà le specifiche tecniche con i requisiti prestazionali di cui all'Allegato II sulla base delle verifiche di cui all'Allegato III.

5. La galleria è messa in esercizio secondo la procedura di cui all'Allegato IV, previo parere della Commissione sicurezza.

Art. 11 - Gallerie in esercizio

1. Il Gestore dell'infrastruttura deve verificare la rispondenza ai requisiti minimi previsti dall'Allegato II delle gallerie già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto; tale verifica è effettuata entro tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Sulla base delle risultanze delle valutazioni di cui al comma 1 il Gestore dell'infrastruttura elabora, entro sette anni dall'entrata in vigore del presente decreto, un piano di interventi correttivi di natura infrastrutturale, tecnologica e organizzativa, corredato da corrispondenti stime di costo di investimento e relativi tempi di intervento e/o di impatto sull'esercizio, secondo una scala di priorità. Il piano privilegia l'adeguamento delle gallerie ai requisiti minimi di cui all'Allegato II. Per le gallerie in esercizio dovranno essere rese fruibili le predisposizioni eventualmente già presenti.

3. Il Ministero, sentito il parere della Commissione sicurezza, comunica il programma di realizzazione degli interventi di adeguamento ai soggetti erogatori dei finanziamenti per gli investimenti in attuazione delle norme vigenti.

4. I lavori di adeguamento delle gallerie, in base agli interventi approvati di cui ai commi precedenti, devono essere realizzati entro quindici anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

5. In occasione di interventi di rinnovo o di ristrutturazione di carattere straordinario, il Gestore dell'infrastruttura valuta la fattibilità di adeguamento ai requisiti minimi di cui all'Allegato II redigendo uno specifico piano di interventi da eseguire sulla galleria.

6. L'adeguamento della galleria ai requisiti di sicurezza e la messa in servizio seguono le procedure di cui all'Allegato IV (omesso).

Art. 12 - Ispezioni periodiche

1. Il Gestore della infrastruttura effettua ispezioni periodiche al fine di garantire che tutte le gallerie contemplate nel presente Decreto siano mantenute conformi alle disposizioni dello stesso.

2. Il periodo intercorrente fra due ispezioni consecutive di una determinata galleria è stabilito dal Gestore dell'infrastruttura e comunque non deve superare i tre anni. Delle singole ispezioni effettuate verrà redatto un rapporto che sarà trasmesso al Ministero.

3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 11, il Gestore della infrastruttura deve, qualora constati che una galleria non è conforme alle disposizioni del presente decreto, definire le condizioni di sicurezza per il mantenimento in esercizio o la riapertura della galleria, da applicarsi fino al completamento degli interventi correttivi, nonchè qualsiasi altra restrizione e disposizione pertinente. Se gli interventi correttivi comportano modifiche sostanziali all'infrastruttura e/o all'esercizio, una volta realizzati tali interventi, la galleria è sottoposta alla procedura prevista dall'Allegato IV.

Art. 13 - Analisi dei rischi

1. L'analisi dei rischi viene effettuata da un soggetto terzo o funzionalmente indipendente dal Gestore della infrastruttura, secondo i principi generali riportati nell'Allegato III. Il contenuto e i risultati delle analisi dei rischi devono essere inseriti nella documentazione di sicurezza, come indicato nell'Allegato IV.

2. L'analisi dei rischi deve dimostrare che, con i parametri di riferimento e i requisiti di sicurezza, di cui all'Allegato II, sono conseguiti gli obiettivi di sicurezza di cui all'Allegato III, con particolare riferimento alla sicurezza degli utenti, del personale addetto, dei servizi di soccorso.

Art. 14 - Relazioni periodiche

1. I responsabili delle gallerie compilano annualmente relazioni sullo stato dell'infrastruttura e degli impianti nonchè sugli eventi pericolosi e sugli incidenti, fornendone una valutazione e indicando gli interventi adottati o da adottare. Le relazioni sono trasmesse dal Gestore della infrastruttura al Ministero entro la fine di ciascun anno.

2. Il Gestore dell'infrastruttura valuta i rapporti di sintesi dei responsabili di galleria e redige la relazione generale annuale sullo stato della sicurezza delle gallerie. Nella relazione sono altresì indicati i valori degli indicatori di riferimento relativi al funzionamento dell'infrastruttura, del materiale rotabile e delle procedure operative indicati nell'Allegato II (omesso). La relazione generale è trasmessa alla Commissione sicurezza ed al Ministero.

Art. 15 - Entrata in vigore Il presente decreto entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. D.M. 28/10/2005 - Sicurezza nelle gallerie ferroviarie.

Roma, 28 ottobre 2005 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunari Il Ministro dell'interno Pisanu Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2006 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 197 Vedi Allegati

 

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